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Servizi online Entrate e Riscossione: FEA CIE valida anche per soggetti diversi da persone fisiche e titolari di Partita IVAVenerdì 23/05/2025, a cura di AteneoWeb S.r.l.
Con Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 375356 del 2 ottobre 2024, recante la disciplina della delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, è stato previsto che i file di comunicazione dei dati di conferimento della delega, se trasmessi per il tramite dell’intermediario delegato, debbano essere firmati elettronicamente dal contribuente delegante. Previsto inoltre che, nell'ipotesi in cui il delegante sia un contribuente titolare di Partita IVA oppure un soggetto giuridico diverso da persona fisica (come ad esempio Onlus o condomini), anche non titolare di Partita IVA, la firma sul file di comunicazione debba essere esclusivamente quella digitale. Con il recente Provvedimento del 20 maggio, a modifica del suddetto provvedimento, viene estesa, agli stessi soggetti, la possibilità di apporre al file di comunicazione della delega anche la firma elettronica avanzata basata su carta di identità elettronica (FEA CIE). Il provvedimento, inoltre, posticipa, dal 30 giugno 2026 al 28 febbraio 2027, il termine ultimo di validità per le deleghe attivate anteriormente alla data nella quale saranno disponibili i nuovi servizi. Questo per evitare che le deleghe attivate in prossimità della suddetta data perdano validità con l’attivazione dei nuovi servizi (con necessità, quindi, per contribuenti ed intermediari di comunicare ex novo i dati relativi al loro conferimento). Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it |
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