Telefono e Fax

Tel: 0552480755 Fax: 0552480290

Da quarant'anni al fianco delle imprese

Scadenza IMU e ravvedimento operoso

Giovedì 03/07/2025, a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.


Il 16 giugno 2025 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU.

È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso. In particolare per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU il D.Lgs 158/2015 prevede all’articolo 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell’art. 13 del D.Lgs 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

In caso di omesso o insufficiente versamento della dell’IMU si applica l’art. 13 del D.Lgs. 471/97 che prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In ogni caso, anche per l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso:
  • entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,083% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,166% per 14 giorni;
  • decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,25%;
  • decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,3889%;
  • decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di Dichiarazione entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,125%.


Quindi per la scadenza dell’acconto (16 giugno) è possibile usufruire del Ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell’anno successivo mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell’anno successivo. Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza.

Dopo il termine previsto dal Ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune.

ATTENZIONE: il cosiddetto “ravvedimento lunghissimo”, che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall’Agenzia Entrate e non per i tributi locali.

Dal 1° gennaio 2025 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari al 2% annuo.

In riferimento alla Dichiarazione IMU è sanzionata:
  • la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);
  • la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;
  • la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.


L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00 (art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992).

La presentazione di una Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:
  • con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992) se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;
  • con una sanzione fissa, compresa tra € 51,00 ed € 258,00 (art. 14, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.


Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.
Le ultime news
Oggi
L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato la Comunicazione delle somme dovute ai contribuenti che...
 
Oggi
L'Agenzia delle Entrate, per permettere ai cittadini di inviare la dichiarazione dei redditi prima delle...
 
Oggi
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 134 del 14 luglio ha approvato, in esame preliminare,  il...
 
Oggi
Con Avviso pubblicato sul portale istituzionale l'Inail informa della proroga, al 30 settembre 2025,...
 
Ieri
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un bando per l’assunzione a tempo indeterminato di 2.700...
 
Ieri
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio è stato pubblicato il Decreto MEF 27 giugno 2025...
 
Martedì 15/07
Il 9 luglio scorso è stato emanato il decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria,...
 
Martedì 15/07
Con Risposta n. 188 del 10 luglio l'Agenzia delle Entrate chiarisce in merito alle modalità di...
 
Martedì 15/07
Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato il documento “Il ruolo del Commercialista...
 
Martedì 15/07
La cartella di pagamento è nulla senza comunicazione dell’esito del controllo, anche se...
 
Lunedì 14/07
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova versione della guida "I servizi dell'Agenzia delle Entrate",...
 
altre notizie »
 

As.Co. analisi e pianificazione aziendale S.r.l.

Via La Farina, 47, PIANO 2 - 50132 Firenze (FI)

Tel: 0552480755 - Fax: 0552480290

Email: asco@ascofi.it

P.IVA: 01490240486