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Ritenute agenzia viaggi: le novità dal 1° marzo 2026Giovedì 05/02/2026, a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.
Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), dal 1° marzo 2026, anche le agenzia viaggi applicheranno ritenute sulle provvigioni, venendo meno le esenzioni finora previste dall’art. 25-bis del DPR 600/1973. L’estensione dell’obbligo di ritenuta d’acconto non riguarda solo le agenzie di viaggio e i tour operator, ma coinvolge una platea più ampia di soggetti precedentemente esonerati:
Il prelievo si applica a tutte le provvigioni derivanti da rapporti di agenzia, commissione, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari. La ritenuta è stabilita nella misura del 23% (corrispondente al primo scaglione IRPEF), ma la base imponibile su cui viene calcolata varia sensibilmente in base alla struttura organizzativa dell’agenzia:
Per beneficiare della base ridotta al 20%, l’agenzia non può fare affidamento su un automatismo. È necessario inviare al committente (il Tour Operator o il fornitore che eroga la provvigione) una dichiarazione formale (ex DM 16 aprile 1983) attestante i requisiti necessari. La norma è riferita alla data del pagamento (principio di cassa) e non a quella di maturazione della pratica. Pertanto, una provvigione relativa a un viaggio venduto a gennaio, ma liquidata dopo il 1° marzo 2026, sarà soggetta a ritenuta. Le nuove ritenute agenzia viaggi impongono una revisione dei processi interni. Il consiglio è di mappare già oggi i flussi provvigionali: l’impatto sulla liquidità corrente sarà immediato e potrebbe essere tangibile. |
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